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Visure Impresa

I servizi di visure impresa consentono di verificare se una società, una ditta individuale o una persona fisica siano censite al Registro Imprese o al Registro Soci della Camera di Commercio e forniscono i dati essenziali relativi alla società o alla persona richiesta.


 

Perché richiedere una visura impresa
Quando si devono acquisire informazioni preliminari ed essenziali su un nuovo cliente, su un partner commerciale o su un fornitore, quando si deve valutare un conduttore in una locazione commerciale, quando si deve valutare un’impresa di costruzioni dalla quale si è in procinto di acquistare un immobile, i servizi di visura impresa contengono dati oggettivi provenienti da fonti ufficiali ed aggiornate indispensabili per la ricerca e valutazione di imprese italiane

Contenuti delle visure impresa
Le visure impresa contengono i dati identificativi dell’impresa (denominazione, codice fiscale e partita iva, REA, sede legale e unità locali), e consentono in questo modo di accertare in modo inequivocabile se un'impresa risulta presente o meno nel Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane.

Quale tipo di visura impresa richiedere
La gamma dei servizi di visure impresa è ampia e finalizzata a specifiche esigenze. VisureItalia.com® mette a disposizione dei propri clienti personale qualificato che, attraverso un servizio di helpdesk sia telefonico +39 070832098 sia via mail helpdesk@visureitalia.com , può aiutare i clienti nella scelta del servizio adatto e nella successiva lettura e verifica delle visure impresa.

Come richiedere una visura impresa
Le visure impresa possono essere richieste per denominazione, partita iva, codice fiscale o numero di Repertorio Economico Amministrativo (in questo caso è indispensabile indicare anche la provincia ove ha sede legale l'impresa). E' possibile effettuare una ricerca anche partendo dai dati anagrafici della persona fisica quale titolare, legale rappresentante o amministratore dell'impresa.

A quando è aggiornata la visura impresa
Tutte le richieste di visure impresa vengono trattate con accesso diretto alla Camera di Commercio e sono aggiornate alla data della richiesta. VisureItalia.com non utilizza dati e/o informazioni provenienti da banche dati non ufficiali e non riutilizza le informazioni.

Il nostro servizio
Le visure impresa possono essere richieste via web ed evase in tempo reale in pochi secondi attraverso la piattaforma dedicata delle Visure On Line. Si tratta di documenti estratti da fonti ufficiali (Camera di Commercio) al momento della richiesta e non provenienti da banche dati: tutte le visure camerali riportano sempre la dati di aggiornamento. Le fonti pubbliche di riferimento sono il Registro Imprese ed il Registro Soci della Camera di Commercio.
 
Come viene evasa la visura impresa ?
Le visure impresa vengono evase come documenti informatici in formato .pdf (Acrobat Reader 9.0) o in formato .doc (Word per Windows 2003). In caso di difficoltà nella lettura dei file, il documento può essere inviato anche con altri software o con versioni precedenti o, in alternativa, via fax. VisureItalia.com® provvederà all’inserimento del file nell’Area Clienti alla sezione File Personali. Nel caso delle Visure On Line, il documento è immediatamente disponibile in tempo reale in pochi secondi.
Precisiamo che i dati contenuti nelle visure impresa richieste ed evase mediante il sito http://www.visureitalia.com sono i medesimi dati e le medesime informazioni ottenibili attraverso una richiesta di visura camerale presso il locale sportello della Camera di Commercio.

 

IMPRESA

Con il termine impresa, da un punto di vista strettamente giuridico, si intende indicare un'attività economica che, attraverso una propria organizzazione professionale, è dedita alla produzione o distribuzione di beni o servizi (vedi art. 2082 Codice Civile, definizione di "imprenditore").

Caratteri distintivi dell’impresa
L'impresa è innanzitutto caratterizzata da un determinato scopo (produzione o distribuzione di beni o servizi) e dalle conseguenti modalità adottate per il raggiungimento dello stesso scopo (organizzazione, economicità e professionalità). Altro carattere distintivo dell’impresa è il capitale, indispensabile per sostenere il costo delle spese e generare poi un guadagno, ossia l’utile d’impresa. Qualora l’impresa non sia più in grado di sostenere le spese è destinata al fallimento.

L'impresa può essere inoltre definita come un sistema sociale - tecnico aperto. Per sistema si intende un complesso di parti interdipendenti rispetto ad un comune scopo o obiettivo. Nella fattispecie, le parti sono rappresentate in primo luogo dalle risorse umane, tra loro legate da rapporti sociali, le conoscenze (il cosiddetto know-how) le attrezzature, l’organizzazione interna e quella verso l’esterno. Il sistema d’impresa è aperto in quanto proteso verso lo scambio di conoscenze e di produzione con l’esterno: da questo si evince che  l’impresa può anche essere considerata come un insieme di relazioni strette tra persone e beni che interagiscono con l’esterno perseguendo un comune obiettivo, ossia la produzione di capitale e la generazione di un’utile.

Persona fisica e persona giuridica
L'impresa può essere esercitata sia da una persona fisica che da una persona giuridica.
Nell’ordinamento italiano, viene definita persona fisica l'essere umano in quanto soggetto di diritto e quindi dotato di capacità giuridica cioé della capacità di agire e porre in essere azioni e comportamenti rilevanti ai fini giuridici. 
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (art. 1 C.C.) mentre la capacità di agire si acquisisce al compimento della maggiore età.

La personalità giuridica è riconosciuta dall’ordinamento giuridico mediante atto pubblico. Si distinguono le persone giuridiche pubbliche (art. 11 C.C. - province, comuni, enti pubblici) e private (art. 12 C.C. - associazioni, fondazioni, istituzioni). Nel codice civile, per persona giuridica si intende quindi un insieme organizzato di beni e persone ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica, fondando così un soggetto di diritto.

 

TIPOLOGIE DI IMPRESE

Impresa individuale

La prima tipologia è l’impresa individuale nella quale il soggetto giuridico è una persona fisica che esercita direttamente in modo autonomo l’attività di impresa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono imprese individuali agenti di commercio, liberi professionisti, avvocati, ingegneri, geometri, farmacisti, notai …. L’impresa individuale è tenuta all’iscrizione al Registro Iva presso l’Agenzia delle Entrate che provvederà ad attribuire un codice numerico identificativo di 11 cifre, la partita iva, mentre il codice fiscale corrisponderà al codice fiscale della persona fisica. L’impresa individuale può avere una denominazione che contraddistingue l’attività e che corrisponde alla esatta denominazione depositata in Camera di Commercio oppure mantenere la denominazione corrispondente al cognome e nome della persona fisica ed avere un’insegna, un marchio distintivo dell’attività esercitata. Il titolare o legale rappresentante dell’impresa individuale è la persona fisica che risponde personalmente con il proprio patrimonio personale (immobiliare e mobiliare) di fronte a terzi. L’impresa individuale può avere una sede legale e costituire delle ramificazioni, denominate unità locali, nello stesso comune o in qualunque altro comune nel territorio nazionale.

Simili e con analoghe valutazioni in merito alla responsabilità personale sono l’impresa familiare (costituita al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2° grado) e l’impresa coniugale (formata solo da marito e moglie). 

 

Società


Se l’attività di impresa è esercitata da due o più persone che decidono di esercitare insieme, l’attività, attraverso un’organizzazione interna tesa al comune scopo e di condividerne parimenti i rischi professionali, si parla di società (art. 2247 e segg. C.C.).

Distinguiamo innanzitutto tra società di persone, nelle quali il patrimonio della società non è distinto da quello dei singoli soci e ove la responsabilità dei soci è pertanto illimitata, cioé non limitata al solo capitale sociale ma estesa anche al capitale o patrimonio personale del singolo socio, e società di capitali, nelle quali la società risponde limitatamente al solo capitale sociale ed eventuali creditori non possono “aggredire” il patrimonio personale dei singoli soci.

SOCIETA' DI PERSONE
Società semplice (S.s.), costituita mediante contratto tra i soci, è regolata dagli art. 2251 e segg. C.C.: è la forma societaria tipica degli studi professionali o associati, così come delle attività commerciali nelle quali non sia necessaria una forma di organizzazione complessa. La rappresentanza può essere conferita ad uno dei soci e stabilita nel contratto sociale; in mancanza, si estende a tutti i soci amministratori. I creditori possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale ma per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente tutti i soci.

Società in nome collettivo (S.n.c.), regolata dagli art. 2291 – 2312 C.C., stabilisce in primis il criterio di responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali. Va ricordato che le s.n.c. agiscono sotto una ragione sociale che può corrispondere alla denominazione ma deve sempre indicare il nome di uno o più dei soci. Viene costituita con atto costitutivo tra i soci mediante atto notarile o privato ma che deve essere depositato entro trenta giorni presso l‘ufficio del Registro Imprese (Camera di Commercio) di competenza.

Società in accomandita semplice (S.a.s.), distinguono i soci in socio accomandatario che risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e socio accomandante che risponde limitatamente alla sola quota conferita. La ragione sociale può comprendere la denominazione ma, obbligatoriamente come per le s.n.c., deve comprendere il nome di almeno uno dei soci accomandatari. Va rilevato che il socio accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde comunque di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente con il suo patrimonio personale (art. 2313 – 2324 C.C.).

SOCIETA' DI CAPITALI
Sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il loro patrimonio è distinto da quello dei soci. Le forme più diffuse sono:

Società a responsabilità limitata (S.r.l.), per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società limitatamente al solo patrimonio (immobiliare, mobiliare) o al capitale sociale mentre le quote di partecipazione dei singoli soci non possono in alcun modo essere rappresentate da azioni. Il capitale sociale di una s.r.l. non può essere inferiore a venti milioni di lire(10329.14 €). La società deve costituirsi obbligatoriamente mediante atto costitutivo redatto in forma pubblica da notaio (art. 2472 – 2497 C.C.).

Società per azioni (S.p.A.), in questo caso le obbligazioni sociali riguardano solo ed esclusivamente la società con il suo patrimonio, lasciando indenni da qualunque responsabilità i singoli soci le cui quote di partecipazione sono denominate azioni. La denominazione sociale deve obbligatoriamente contenere l’indicazione di società per azioni e la loro costituzione deve avvenire mediante atto costitutivo per atto pubblico (art. 2325 – 2461 C.C.).

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Redazione testi a cura di Paolo Baita.
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